CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’INDUSTRIA ALBERGHIERA 2006 (AGBH 2006)

§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero (di seguito “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
1.2 L’AGBH 2006 non esclude accordi speciali. L’AGBH 2006 è sussidiario agli accordi individuali.

§ 2 Definizioni dei termini
2.1 Definizioni dei termini:
“Fornitore di alloggio”: è una persona fisica o giuridica che ospita gli ospiti dietro compenso.
“Ospite”: è una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Di norma, l’ospite è anche il partner contrattuale.
Gli ospiti comprendono anche le persone che viaggiano con il partner contrattuale (ad es. familiari, amici, ecc.).
“Parte”: persona fisica o giuridica in Austria o all’estero che stipula un contratto di alloggio come ospite o per conto di un ospite.
“Consumatore” e “Imprenditore”: i termini devono essere intesi nel senso del Consumer Protection Act 1979 e successive modifiche.
“Contratto di alloggio”: È il contratto stipulato tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto è disciplinato in modo più dettagliato di seguito.

§ 3 Conclusione del contratto – acconto
3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l’accettazione dell’ordine della parte contraente da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se la parte a cui sono destinate può recuperarle in circostanze normali e se vengono ricevute durante l’orario di lavoro annunciato dall’albergatore.
3.2 L’albergatore ha il diritto di stipulare il contratto di locazione a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso, l’albergatore è tenuto a comunicare alla parte contraente l’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o verbale della parte contraente. Se la parte contraente è d’accordo con il pagamento dell’acconto (per iscritto o verbalmente), il contratto di alloggio si considera concluso quando l’albergatore riceve la dichiarazione di consenso al pagamento dell’acconto da parte della parte contraente.
3.3 Il partner contrattuale è tenuto a versare la caparra entro e non oltre 7 giorni (in arrivo) prima dell’alloggio. I costi della transazione di denaro (ad esempio le spese di trasferimento) sono a carico del partner contrattuale. Per le carte di credito e di debito, si applicano i termini e le condizioni delle società di carte.
3.4 L’acconto è una rata del compenso concordato.

§ 4 Inizio e fine dell’alloggio
4.1 A meno che l’albergatore non offra un altro orario di occupazione, la parte contraente è autorizzata a trasferirsi nei locali affittati a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”).
4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle 6.00, la notte precedente conta come primo pernottamento.
4.3 I locali affittati devono essere lasciati liberi dal partner contrattuale entro le ore 12.00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più se le stanze affittate non vengono liberate in tempo.

§ 5 Recesso dal contratto di alloggio – spese di annullamento
Cancellazione da parte dell’albergatore
5.1 Se il contratto di locazione prevede un acconto e la parte contraente non lo ha versato a tempo debito, l’albergatore può recedere dal contratto di locazione senza concedere una proroga.
5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non vi è alcun obbligo di fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se il partner contrattuale ha versato una caparra (cfr. 3.3), i locali restano riservati fino alle ore 12.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato. In caso di pagamenti anticipati per più di quattro giorni, l’obbligo di alloggio termina alle 18:00 del quarto giorno, per cui il giorno di arrivo viene considerato come primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Salvo accordi diversi, l’albergatore può recedere unilateralmente dal contratto di alloggio per motivi oggettivamente giustificati al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata della parte contraente.

Recesso da parte del partner contrattuale – spese di annullamento
5.5 Il contratto di alloggio può essere rescisso con una dichiarazione unilaterale della parte contraente al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell’ospite senza il pagamento di una tassa di cancellazione.
5.6 Al di fuori dell’area specificata nel § 5.5. Entro il termine indicato nel contratto, il recesso mediante dichiarazione unilaterale da parte del partner contrattuale è possibile solo previo pagamento delle seguenti spese di annullamento:
– fino a 1 mese prima del giorno di arrivo 40 % del prezzo totale del pacchetto;
– fino a 1 settimana prima del giorno di arrivo 70 % del prezzo totale del pacchetto;
– 90 % del prezzo totale del pacchetto nell’ultima settimana prima del giorno di arrivo.

Ostacoli al viaggio
5.7 Se la parte contraente non è in grado di arrivare alla struttura ricettiva il giorno di arrivo a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad esempio, nevicate estreme, inondazioni, ecc.), la parte contraente non è tenuta a pagare il compenso concordato per i giorni di arrivo.
5.8 L’obbligo di pagamento del soggiorno prenotato si rinnova a partire dalla data di arrivo se l’arrivo è possibile entro tre giorni.

§ 6 Fornitura di alloggi alternativi
6.1 L’albergatore può mettere a disposizione della parte contraente o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se lo scostamento è minimo e oggettivamente giustificato.
6.2 Viene fornita una giustificazione oggettiva, ad esempio se la/e camera/e è/sono diventata/e inutilizzabile/i, se gli ospiti già ospitati prolungano il loro soggiorno, se c’è un overbooking o se altre importanti misure operative rendono necessario questo passo.
6.3 Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.

§ 7 Diritti del partner contrattuale
7.1 Con la stipula di un contratto di alloggio, il partner contrattuale acquisisce il diritto all’uso abituale dei locali affittati, delle strutture dell’esercizio ricettivo normalmente accessibili agli ospiti per l’uso senza condizioni particolari e del servizio abituale. Il partner contrattuale deve esercitare i propri diritti nel rispetto delle direttive dell’hotel e/o degli ospiti (regole della casa).

§ 8 Obblighi del partner contrattuale
8.1 Il partner contrattuale è tenuto a pagare il compenso pattuito più eventuali importi aggiuntivi dovuti all’utilizzo separato dei servizi da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, più l’IVA di legge, al più tardi al momento della partenza.
8.2 L’albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute straniere, queste saranno accettate in pagamento al tasso di cambio corrente, se possibile. Se l’albergatore accetta valute estere o mezzi di pagamento senza contanti, la parte contraente si fa carico di tutte le spese connesse, come ad esempio le richieste alle società di carte di credito, i telegrammi, ecc.
8.3 La parte contraente è responsabile nei confronti dell’albergatore per i danni causati dalla parte contraente o dall’ospite o da altre persone che accettano i servizi dell’albergatore con la consapevolezza o la volontà della parte contraente.

§ 9 Diritti dell’albergatore
9.1 Se la parte contraente si rifiuta di pagare il compenso pattuito o è in ritardo, l’albergatore ha diritto al diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 970c del Codice civile austriaco (ABGB) e al diritto di pegno ai sensi dell’art. 1101 ABGB sugli oggetti portati dalla parte contraente o dall’ospite. L’albergatore ha diritto a questo diritto di ritenzione o di pegno anche per garantire i suoi crediti derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per la ristorazione, le altre spese sostenute per conto della parte contraente e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
9.2 Se il servizio viene richiesto nella stanza della festa o in orari insoliti (dopo le 20.00 e prima delle 6.00), l’albergatore ha il diritto di addebitare una tariffa speciale. Tuttavia, questo costo speciale deve essere indicato sulla scheda della camera. L’albergatore può anche rifiutare questi servizi per motivi operativi.
9.3 L’albergatore ha il diritto di fatturare o fatturare provvisoriamente le proprie prestazioni in qualsiasi momento.

§ 10 Obblighi dell’albergatore
10.1 L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al suo standard.
10.2 I servizi speciali dell’albergatore che sono soggetti all’etichettatura e non sono compresi nel prezzo dell’alloggio sono elencati a titolo esemplificativo:
a) Servizi speciali di alloggio che possono essere addebitati separatamente, come la fornitura di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, ecc;
b) Per la fornitura di letti o culle supplementari è previsto un prezzo ridotto.

§ 11 Responsabilità dell’albergatore per i danni ai beni portati in casa
11.1 L’albergatore è responsabile ai sensi degli articoli 970 e seguenti del Codice civile austriaco (ABGB) per gli oggetti portati dalla parte contraente. L’albergatore risponde solo se gli oggetti sono stati consegnati all’albergatore o a persone autorizzate dall’albergatore o sono stati portati in un luogo indicato o designato a tale scopo dall’albergatore. Se l’albergatore non è in grado di fornire la prova, risponde per colpa propria o dei suoi dipendenti e delle persone che viaggiano da e verso l’alloggio. Ai sensi dell’articolo 970 (1) ABGB, l’albergatore è responsabile fino all’importo massimo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, e successive modifiche. Se la parte contraente o l’ospite non si adegua immediatamente alla richiesta dell’albergatore di depositare i propri oggetti in un deposito speciale, l’albergatore è esonerato da qualsiasi responsabilità. L’importo della responsabilità dell’albergatore è limitato al massimo alla somma dell’assicurazione di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Qualsiasi colpa del partner contrattuale o dell’ospite deve essere presa in considerazione.
11.2 L’albergatore non risponde per negligenza lieve. Se il partner contrattuale è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche per colpa grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti o indiretti e il mancato guadagno non saranno risarciti in nessun caso.
11.3 L’albergatore risponde di oggetti di valore, denaro e titoli solo fino all’importo attuale di 550 euro. L’albergatore risponde di eventuali ulteriori danni solo nel caso in cui abbia accettato la custodia di tali oggetti con la consapevolezza del loro stato o nel caso in cui il danno sia stato causato da lui stesso o da uno dei suoi dipendenti. La limitazione di responsabilità
ai sensi dei punti 12.1 e 12.2 si applicano mutatis mutandis.
11.4 L’albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli se si tratta di oggetti di valore nettamente superiore a quelli normalmente depositati dagli ospiti della struttura ricettiva in questione.
11.5 In ogni caso di custodia presunta, la responsabilità è esclusa se la parte contraente e/o l’ospite non comunica immediatamente all’albergatore il danno verificatosi dopo esserne venuto a conoscenza. Inoltre, questi diritti devono essere fatti valere in tribunale entro tre anni dalla conoscenza o dalla possibile conoscenza da parte del partner contrattuale o dell’ospite; altrimenti il diritto si estingue.

§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se la parte è un consumatore, la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve, ad eccezione dei danni alla persona, è esclusa.
12.2 Se la parte è un imprenditore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve e grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti, i danni immateriali o indiretti e il mancato guadagno non saranno risarciti. Il danno da risarcire sarà in ogni caso limitato alla
Importo dell’interesse del trust.

§ 13 Zootecnia
13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore e, se necessario, dietro pagamento di una tariffa speciale.
13.2 Il partner contrattuale che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo o sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno o a farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a proprie spese.
13.3 La parte contraente o l’ospite che porta con sé un animale deve essere in possesso di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per gli animali o di un’assicurazione di responsabilità civile personale, che sarà fornita dall’albergatore su richiesta.
13.4 La parte contraente e/o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell’albergatore per i danni causati dagli animali portati con sé. In particolare, il danno comprende anche i risarcimenti che l’albergatore deve versare a terzi.
13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale riunioni, nelle sale ristorante e nelle aree benessere.

§ 14 Estensione dell’alloggio
14.1 Il partner contrattuale non ha diritto al prolungamento del soggiorno. Se la parte contraente comunica tempestivamente all’albergatore il suo desiderio di prolungare il soggiorno, l’albergatore può acconsentire alla proroga del contratto di alloggio. L’albergatore non è obbligato a farlo.
14.2 Se la parte contraente non è in grado di lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. forti nevicate, inondazioni, ecc.) e tutte le opzioni di partenza sono bloccate o inutilizzabili, il contratto di alloggio viene automaticamente prorogato per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione del canone per questo periodo è possibile solo se il partner contrattuale non è in grado di utilizzare appieno i servizi offerti dall’albergatore a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali. L’albergatore ha il diritto di addebitare almeno il prezzo corrispondente a quello normalmente applicato in bassa stagione.

§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio – disdetta anticipata
15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo determinato, esso termina alla scadenza del termine.
15.2 In caso di partenza anticipata della parte contraente, l’albergatore ha il diritto di esigere l’intero compenso concordato. L’albergatore dovrà dedurre quanto risparmiato in seguito al mancato utilizzo dei suoi servizi o quanto ricevuto affittando le camere prenotate ad altri soggetti. Il risparmio si considera effettuato solo se la struttura ricettiva è al completo nel momento in cui le camere prenotate dall’ospite non vengono utilizzate e la camera può essere affittata ad altri ospiti a causa della cancellazione da parte del contraente. L’onere della prova dei risparmi spetta al partner contrattuale.
15.3 Il contratto con l’albergatore termina con il decesso dell’ospite.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10.00 del terzo giorno prima della scadenza prevista.
15.5 L’albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente o l’ospite
a) faccia un uso significativamente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto nei confronti degli altri ospiti, del proprietario, del personale del proprietario o di terzi che soggiornano nella struttura ricettiva, renda la convivenza sgradevole o si renda colpevole di un’infrazione punibile contro la proprietà, la morale o l’incolumità fisica nei confronti di queste persone;
b) è affetto da una malattia infettiva o da una malattia che si protrae oltre il periodo di permanenza o comunque necessita di cure;
c) non paga le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni).
15.6 Se l’adempimento del contratto diventa impossibile a causa di un evento da considerarsi di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, scioperi, serrate, ordinanze ufficiali, ecc.), l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio in qualsiasi momento senza rispettare un termine di preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato risolto per legge o l’albergatore sia esonerato dall’obbligo di fornire l’alloggio.
è esente. Sono escluse le richieste di risarcimento danni ecc. da parte del partner contrattuale.

§ 16 Malattia o morte dell’ospite
16.1 Se l’Ospite si ammala durante il soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore fornisce assistenza medica su richiesta dell’Ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore provvede all’assistenza medica anche senza una richiesta particolare da parte dell’ospite, in particolare se questa è necessaria e l’ospite non è in grado di farlo da solo.
16.2 Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i parenti dell’ospite, l’albergatore provvede alle cure mediche a spese dell’ospite. Tuttavia, l’ambito di applicazione di queste misure di assistenza termina nel momento in cui l’ospite è in grado di prendere decisioni o i parenti sono stati informati della malattia.
16.3 L’albergatore ha il diritto di chiedere un risarcimento alla parte contraente e all’ospite o, in caso di decesso, ai loro successori legali, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche arretrate, costi per il trasporto del paziente, per i farmaci e per gli ausili medici
b) la necessaria disinfezione del locale,
c) biancheria, lenzuola e arredi da letto divenuti inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli,
d) ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc. nella misura in cui siano stati sporcati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso,
e) L’affitto della camera, nella misura in cui la camera è stata utilizzata dall’ospite, più i giorni in cui le camere non possono essere utilizzate a causa di disinfezione, evacuazione o simili,
f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.

§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta di legge
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto è disciplinato dal diritto formale e sostanziale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
17.3 Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è il domicilio dell’albergatore, il quale è autorizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale con competenza locale e per materia.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e ha la residenza o la dimora abituale in Austria, l’azione legale contro il consumatore può essere intentata solo nel luogo di residenza, nella dimora abituale o nel luogo di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e il cui luogo di residenza si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale con giurisdizione locale e per materia per il luogo di residenza del consumatore avrà la competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.

§ 18 Varie
18.1 A meno che le disposizioni di cui sopra non prevedano diversamente, un termine decorre dalla consegna del documento che ordina il termine alle parti contraenti, che devono rispettarlo. Quando si calcola un limite di tempo che è determinato da giorni, il giorno in cui cade l’ora o l’evento su cui si basa l’inizio del limite di tempo non deve essere incluso. I limiti di tempo determinati da settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che corrisponde, per nome o numero, al giorno a partire dal quale il limite di tempo deve essere conteggiato. Se questo giorno manca nel
mese, l’ultimo giorno del mese è decisivo.
18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all’altra parte contraente l’ultimo giorno del termine (mezzanotte).
18.3 L’albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli della parte contraente. La Parte contraente non ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli dell’albergatore, a meno che quest’ultimo non sia insolvente o il credito della Parte contraente sia stato accertato da un tribunale o riconosciuto dall’albergatore.
18.4 In caso di lacune, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Riscuotere i buoni

I buoni possono essere utilizzati solo su richiesta e sono soggetti a disponibilità. I buoni non possono essere utilizzati durante gli eventi speciali che si svolgono nella regione (Salisburgo, Vienna e Pichlarn). I buoni non possono essere utilizzati nei fine settimana dell’Avvento e a Capodanno.

Termini e condizioni generali per le prenotazioni di eventi e gruppi

1° premio
Tutti i prezzi sono espressi in EURO e includono l’IVA attualmente in vigore (10% o 20%). Tutte le variazioni di prezzo e le imposte derivanti da modifiche di legge sono a carico del cliente.

2. pagamento anticipato e condizioni di pagamento in loco
Per le prenotazioni di gruppi ed eventi, è necessario versare un anticipo del 100% dei costi previsti prima dell’arrivo. Gli ulteriori importi delle fatture devono essere pagati immediatamente in hotel; non è possibile inviare fatture per importi inferiori a 1.000,00 €. Le fatture sono esigibili senza detrazioni al momento della presentazione. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario. Se gli importi delle fatture rimangono insoluti per più di 10 giorni, l’hotel ha il diritto di addebitare, a sua discrezione, l’1% dell’importo al mese o gli interessi di mora più alti previsti dalla legge. Tutti i costi sostenuti nel corso della riscossione sono a carico del destinatario della fattura.

3. modifiche
Le modifiche alla prenotazione della camera, al programma dell’evento o al numero di partecipanti possono comportare un adeguamento del prezzo concordato. Una volta firmato il contratto, tutte le modifiche devono essere effettuate per iscritto tra l’hotel e il cliente.

4. ristorazione
Per la ristorazione di qualsiasi tipo all’interno dell’hotel, devono essere utilizzati esclusivamente i servizi dell’hotel. Se invece vengono servite bevande portate in hotel, il che richiede il consenso dell’hotel, è necessario pagare una cosiddetta tassa di corkage, che ammonta al 50% del prezzo di vendita in hotel delle stesse bevande.

5. evacuazione
L’organizzatore deve liberare le stanze e le camere d’albergo da lui utilizzate entro la data concordata. Se l’organizzatore non rispetta il termine per lo sgombero dei locali, l’hotel ha il diritto di rimuovere tutti gli oggetti portati e di depositarli presso terzi a spese e a rischio dell’organizzatore.

6. acconto
Gli anticipi concordati non sono rimborsabili. Tuttavia, se l’hotel è in grado di rivendere le camere e le sale riunioni in caso di cancellazione, il deposito sarà rimborsato.

7. realizzazione di eventi/responsabilità
Qualsiasi oggetto, materiale decorativo ecc. portato con sé deve essere conforme alle norme antincendio e qualsiasi installazione deve essere concordata con l’hotel.
L’organizzatore è responsabile dell’ottenimento dei permessi ufficiali e, nel caso di spettacoli musicali, della registrazione e della fatturazione presso l’AKM.
In base a un accordo separato con l’hotel, l’organizzatore ha il diritto di portare oggetti nelle sale previste a scopo di esposizione, presentazione, offerta o dimostrazione, o di utilizzarli lui stesso come supporti.

Nel farlo, l’organizzatore deve tenere conto dell’attività alberghiera e della protezione dell’hotel, dell’inventario e degli ospiti. L’organizzatore si impegna a lasciare gli edifici, gli arredi, l’inventario, le strutture e le attrezzature dell’hotel nelle condizioni in cui li ha trovati. L’Organizzatore è responsabile di qualsiasi deterioramento, danno e usura straordinaria causati dall’uso dell’hotel o dal montaggio e smontaggio degli oggetti e delle attrezzature dell’esposizione, indipendentemente dal fatto che il danno sia stato causato dall’Organizzatore stesso, dai suoi dipendenti, dagli agenti ausiliari o dai suoi visitatori, e indipendentemente dalla sua colpa. Le modifiche all’allestimento o ai posti a sedere in loco che non siano state ordinate in anticipo saranno addebitate al costo.

8. riprenotazione
Nel caso in cui IMLAUER Hotel & Restaurant GmbH, per qualsiasi motivo, non abbia a disposizione il numero e il tipo di camere e sale già prenotate, l’azienda si riserva il diritto di ospitare il gruppo o l’evento in un’altra struttura dell’azienda o in un hotel della stessa categoria nelle vicinanze.
Inoltre, l’azienda si riserva il diritto di riprenotare le sale per eventi prenotate all’interno dell’azienda in sale equivalenti con capacità simile. In generale, per l’IMLAUER Hotel & Restaurant GmbH valgono le stesse condizioni di cancellazione e di riduzione per il cliente.

9. forza maggiore
La “forza maggiore” esonera entrambe le parti, il cliente e l’hotel, dagli obblighi contrattuali previsti dal presente contratto. La forza maggiore comprende: Guerra, occupazione, sommossa, sciopero, incendio, inondazione, interruzione completa delle utenze, cessazione completa del traffico aereo (tranne che per condizioni meteorologiche o sciopero), ma solo se l’hotel e la sua attività sono direttamente interessati.

10. lavori di ristrutturazione
L’hotel fa presente che potrebbero essere eseguiti lavori di ristrutturazione in alcune parti dell’hotel e nell’area circostante. Nelle parti dell’hotel non interessate dai lavori di ristrutturazione, le attività alberghiere continueranno senza interruzioni. L’hotel sta prendendo tutte le precauzioni per garantire che gli ospiti dell’hotel non subiscano disagi a causa dei lavori di ristrutturazione. L’hotel declina ogni responsabilità o obbligo di garanzia per danni e richieste di risarcimento derivanti dai lavori di trasformazione, a condizione che non si tratti di danni a persone o cose causati intenzionalmente o per grave negligenza.

11. fotografi
Se l’organizzatore ingaggia un fotografo, questo deve essere concordato con l’hotel.
Le aree di vendita delle foto possono essere messe a disposizione solo nelle aree autorizzate a fronte di un canone di locazione corrispondente. È severamente vietato posizionare tavoli, tavole o pannelli appesi per la vendita di fotografie nell’area delle vie di fuga e degli atri. Le eccezioni, purché non pregiudichino la sicurezza o l’atmosfera dell’hotel, possono essere concesse solo dalla direzione dell’hotel.

12. luogo di giurisdizione
Il foro competente è Salisburgo. Come concordato, si applica il diritto austriaco.